Il 2° pilastro fa parte del sistema svizzero dei tre pilastri. Nel 2° pilastro sono assicurate le prestazioni per il pensionamento e in caso di decesso e invalidità. Queste prestazioni sono finanziate congiuntamente da datore di lavoro e dipendenti mediante il versamento di contributi.
Dopo il pensionamento, il 1° e il 2° pilastro coprono circa il 60% dell’ultimo salario. Spesso, tuttavia, ciò non è sufficiente per mantenere il tenore di vita abituale – e viene a crearsi una lacuna previdenziale. Quest’ultima può essere colmata con una previdenza nel 3° pilastro.
I dipendenti soggetti all'AVS che percepiscono un salario annuo superiore a CHF 22 050.– (aggiornamento all'1.1.2023) devono obbligatoriamente essere affiliati a una cassa pensioni.
Il lavoratori indipendenti e i lavoratori dipendenti non obbligatoriamente assicurati possono scegliere di assicurare volontariamente il 2° pilastro. I disoccupati che percepiscono l'indennità di disoccupazione e superano il salario giornaliero determinante sono assicurati contro i rischi di decesso e invalidità presso l’istituto collettore.
L'assicurazione obbligatoria nel 2° pilastro inizia quando si viene assunti per un periodo superiore a tre mesi e finisce
Nell'ambito del 2° pilastro questo viene calcolato sottraendo la deduzione di coordinamento di CHF 25 725 dal salario annuo assoggettato all’AVS. La parte di salario che supera il limite massimo LPP di CHF 88 200 non è coperta dall’assicurazione obbligatoria. In linea di principio il salario assicurato oscilla pertanto tra i CHF 25 725 e i CHF 88 200.
Se il salario assicurato così calcolato non raggiunge l’importo di CHF 3675, esso viene arrotondato a questo importo. Ciò accade, ad esempio, quando il salario annuo AVS è inferiore alla deduzione di coordinamento.
I valori indicati sono validi dall'1.1.2022. Normalmente vengono adeguati quando aumentano le rendite AVS.
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Età | % del salario assicurato |
25-34 | 7 % |
35-44 | 10 % |
45-54 | 15 % |
55-65 | 18 % |
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Evento | Rendita | Prestazione | |
Pensionamento |
Rendita di vecchiaia (quando la persona assicurata va in pensione) |
6.8% dell'avere di vecchiaia accumulato secondo quanto previsto dalla legge | |
Rendita per figli di pensionati |
Per ogni figlio viene erogato un ulteriore 20% della rendita di vecchiaia fino al raggiungimento della maggiore età o fino al completamento degli studi ma non oltre il compimento del 25° anno di età. |
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Invalidità |
Rendita di invalidità (se la persona assicurata diventa invalida prima del pensionamento) |
6.8% dell'avere di vecchiaia esistente al momento dell'invalidità e degli accrediti di vecchiaia futuri senza interessi | |
Rendita per figli di invalidi |
Per ogni figlio, viene erogato un ulteriore 20% della rendita di invalidità fino al raggiungimento della maggiore età o fino al completamento degli studi ma non oltre il compimento del 25° anno di età. |
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Caso decesso |
Rendita per vedovi/e (se la persona assicurata è sposata e muore prima del pensionamento) |
60% della rendita di vecchiaia o di invalidità; la rendita viene versata alla vedova o al vedovo nei seguenti casi:
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Rendita per orfani |
Per ogni figlio viene versato un ulteriore 20% della rendita di vecchiaia o di invalidità fino al raggiungimento della maggiore età o fino al completamento degli studi ma non oltre il compimento del 25° anno di età. |
I fondi della cassa pensione possono essere utilizzati per finanziare la proprietà abitativa – sia come prelievo anticipato sia come pegno:
Se si lascia un'azienda, si esce anche dalla cassa pensioni del datore di lavoro soggetto al versamento dei contributi. Quando si lascia la cassa pensioni si ha diritto all'intero avere di vecchiaia acquisito fino a quel momento.
Questo viene trasferito alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro. Se non si inizia un nuovo lavoro è possibile trasferire l'avere di vecchiaia del 2° pilastro anche su un conto di libero passaggio o a un instituto di libero passagio. Se non si specifica un istituto di libero passaggio e una cassa pensioni, l'avere viene trasferito all'istituto collettore dopo minimo sei mesi dall'uscita dalla cassa pensioni.
In linea di principio l'avere di vecchiaia può essere inoltre erogato in contanti nei seguenti casi: