Ora per il futuro. Il 2° pilastro.

  • Nel 2° pilastro vengono assicurate prestazioni per la vecchiaia, il decesso e l’invalidità.
  • Queste prestazioni sono finanziate congiuntamente da datore di lavoro e dipendenti.
  • Le prestazioni del 2° pilastro vengono erogate principalmente sotto forma di rendita, ma al momento del pensionamento l’avere accumulato può essere anche percepito come capitale unico o in una forma mista di rendita e capitale.
Il 2° pilastro, detto anche cassa pensioni o previdenza professionale, integra le prestazioni dell’AVS/AI. Viene disciplinato tramite la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Insieme al 1° pilastro, il 2° pilastro ha lo scopo di consentire il mantenimento del tenore di vita abituale anche dopo il pensionamento.

Il 2° pilastro fa parte del sistema svizzero dei tre pilastri. Nel 2° pilastro sono assicurate le prestazioni per il pensionamento e in caso di decesso e invalidità. Queste prestazioni sono finanziate congiuntamente dal datore di lavoro e dai dipendenti. 

Dopo il pensionamento, il 1° e il 2° pilastro coprono circa il 60% dell’ultimo salario. Spesso, tuttavia, ciò non è sufficiente per mantenere il tenore di vita abituale – e viene a crearsi una lacuna previdenziale. Quest’ultima può essere colmata con una previdenza nel 3° pilastro.

Grafica: Lacune previdenziali

I dipendenti assoggettati all’AVS che guadagnano più di CHF 22 050 all’anno (dato aggiornato al 1° gennaio 2023) sono assicurati obbligatoriamente presso una cassa pensioni:

I lavoratori autonomi, i datori di lavoro e i dipendenti non assicurati obbligatoriamente possono assicurarsi volontariamente nell’ambito del 2° pilastro. I disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione e superano il salario giornaliero determinante sono assicurati contro i rischi di decesso e invalidità presso l’istituto collettore.

Ai lavoratori indipendenti senza personale proponiamo un’interessante soluzione per aderire a una cassa pensioni.
In generale si inizia dal 18° anno di età o dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Inizialmente, i premi sono dovuti solo per i rischi decesso e invalidità; a partire dal 25° anno di età ovvero dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, anche per la previdenza per la vecchiaia.

L’assicurazione obbligatoria nel 2° pilastro inizia quando si assume una posizione che non si limita a tre mesi. Finisce

  • Quando si raggiunge l’età ordinaria di pensionamento, ossia per le donne a 64 anni e per gli uomini a 65 anni
  • Quando si guadagnano meno di CHF 22 050 all’anno (stato: 1.1.2023) e non si raggiunge quindi la soglia di entrata per la LPP
  • Alla cessazione del rapporto di lavoro
Se non aderite a una nuova cassa pensione subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, siete ancora assicurati presso il precedente istituto di previdenza per i rischi di decesso e invalidità per un mese al massimo.
Il salario assicurato obbligatorio è la base per i contributi alla cassa pensione. Ad esempio, gli accrediti di vecchiaia sono determinati sulla base del salario assicurato.
Grafica: LPP - salario coordinato

Il salario assicurato viene calcolato detraendo la deduzione di coordinamento di CHF 25 725 dal salario annuo assoggettato all’AVS. La parte di salario che supera il limite massimo LPP di CHF 88 200 non è coperta dall’assicurazione obbligatoria. In linea di principio il salario assicurato oscilla pertanto tra i CHF 25 725 e i CHF 88 200.

Se il salario assicurato così calcolato non raggiunge l’importo di CHF 3675, esso viene arrotondato a questo importo. Ciò accade, ad esempio, quando il salario annuo AVS è inferiore alla deduzione di coordinamento.

I valori indicati sono validi dal 1.1.2023. Di regola, essi vengono adeguati in caso di aumento delle rendite AVS.

Dipendenti e datori di lavoro finanziano congiuntamente i contributi del 2° pilastro. I contributi del datore di lavoro devono essere almeno pari alla somma dei contributi di tutti i dipendenti. Il datore di lavoro detrae mensilmente dal salario i contributi di previdenza dei dipendenti e li versa insieme alla quota di sua pertinenza alla cassa pensione. Il contributo è composto da diversi componenti:
L’importo dell’accredito di vecchiaia dipende dalla vostra età ed è calcolato in percentuale del salario assicurato. La somma degli accrediti di vecchiaia costituisce l’avere di vecchiaia LPP sul vostro conto di vecchiaia.  L’avere di vecchiaia LPP accumulato si rivaluta fino al pensionamento secondo un tasso non inferiore al minimo di legge.
Grafica: Pilastro 2 - Accredoto vecchiaia
L’ammontare del vostro premio di rischio dipende dai rischi assicurati. Viene utilizzato per finanziare le rendite in caso di decesso o invalidità.
Tale contributo è trasferito al Fondo di garanzia. Ciò garantisce prestazioni, ad esempio, in caso di insolvenza del datore di lavoro o della cassa pensione. Le aliquote contributive vengono fissate annualmente dal Fondo di garanzia.
Ogni anno riceverete un certificato della cassa pensione aggiornato, noto anche come certificato di previdenza. Questo documento fornisce informazioni sulle prestazioni previste. Secondo la legge, sono obbligatorie le seguenti prestazioni:
  • L’avere di vecchiaia LPP disponibile nella componente obbligatoria viene moltiplicato per l’aliquota di conversione del 6,8 % prevista dalla legge. Il risultato è la rendita annuale di vecchiaia.
  • Se la persona assicurata ha figli, sussiste inoltre il diritto a una cosiddetta rendita per figli di pensionati. Tale rendita corrisponde al 20 % della rendita di vecchiaia e viene versata in aggiunta ad essa fino al raggiungimento della maggiore età o fino al termine degli studi. In ogni caso al massimo fino al compimento del 25° anno d’età.
  • Se la persona assicurata diventa invalida, oltre alle prestazioni del 1° pilastro ha diritto a una rendita di invalidità della cassa pensione.
  • La rendita di invalidità si basa sull’avere di vecchiaia disponibile al momento dell’invalidità e sugli accrediti di vecchiaia futuri senza interessi. La rendita di invalidità ammonta al 6,8 % del credito così calcolato.
  • Se la persona assicurata ha figli, sussiste inoltre il diritto a una rendita per figli di invalidi. Tale rendita corrisponde al 20 % della rendita di invalidità e viene versata in aggiunta ad essa fino al raggiungimento della maggiore età o fino al termine degli studi. In ogni caso al massimo fino al compimento del 25° anno d’età.
  • La cassa pensione versa i contributi di vecchiaia per la persona assicurata a partire dal momento del percepimento della rendita di invalidità fino alla cessazione dell’invalidità o fino al pensionamento.
  • In caso di decesso della persona assicurata, la vedova o il vedovo ha diritto a una rendita in caso di obbligo di mantenimento dei figli. O se la persona superstite ha almeno 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni. Nel caso di coppie dello stesso sesso, il partner registrato è equiparato al coniuge.
  • Se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte, la persona superstite riceve un’indennità una tantum di tre rendite annuali.
  • La rendita per vedove o vedovi ammonta al 60 % della rendita di invalidità assicurata o dell’ultima rendita di vecchiaia o invalidità versata.
  • Se la persona assicurata aveva figli, sussiste inoltre il diritto a una rendita per orfani. Tale rendita corrisponde al 20 % della rendita di invalidità o di vecchiaia e viene versata in aggiunta ad essa fino al raggiungimento della maggiore età o fino al termine degli studi. In ogni caso al massimo fino al compimento del 25° anno d’età.
Di norma l’avere accumulato nel 2° pilastro può essere goduto non prima dei 58 anni di età, in forma di capitale unico, di rendita o di un misto tra i due. Chi però si mette in proprio, si trasferisce all’estero o compra casa può prelevare anche prima quanto risparmiato.
In linea di principio, vengono versate le prestazioni del 2° pilastro come rendita. Al momento del pensionamento è possibile prelevare l’avere risparmiato anche sotto forma di capitale. Interamente o come un mix di rendita e capitale. I dettagli sono definiti nel regolamento di previdenza.
Se desiderate ricevere un versamento in capitale, è necessario presentare una richiesta scritta alla cassa pensione.
Le rendite per superstiti e di invalidità vengono adeguate al carovita per la prima volta dopo tre anni e poi ogni due anni. Le rendite di vecchiaia nonché le rendite sovraobbligatorie per superstiti e di invalidità vengono adeguate al carovita in base alle possibilità finanziarie della cassa pensione.

Se lasciate un’azienda, uscite anche dalla cassa pensione del vostro datore di lavoro. In caso di uscita dalla cassa pensione, avete diritto all’intero avere di vecchiaia acquisito fino al momento dell’uscita.

L’avere viene trasferito alla cassa pensione del nuovo datore di lavoro. Se non subentrate in un nuovo posto, potete anche trasferire il vostro avere di vecchiaia a un istituto di libero passaggio. Se non specificate un istituto di libero passaggio o una cassa pensione, il vostro avere non sarà trasferito all’istituto collettore prima che siano trascorsi almeno sei mesi dall’uscita.

Il pagamento in contanti dell’avere di vecchiaia è possibile anche nei seguenti casi:

  • Se la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo
  • Se iniziate un’attività autonoma
  • Se partite definitivamente per un Paese straniero
In caso di partenza per un Paese UE/AELS, il pagamento in contanti dell’avere LPP dipende dal fatto che siate assicurati obbligatoriamente in questo Paese o meno. Se il pagamento in contanti non fosse possibile, il vostro avere rimane presso un istituto di libero passaggio in Svizzera fino al pensionamento. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili presso il Fondo di garanzia LPP.

I fondi della cassa pensione possono essere utilizzati per finanziare la proprietà abitativa – sia come prelievo anticipato sia come pegno:

  • Prelievo anticipato dalla cassa pensioni: la legge prevede la possibilità di prelevare anticipatamente l’avere di vecchiaia accumulato per la proprietà abitativa a uso proprio. Ogni cinque anni e fino a tre anni prima del pensionamento. L’importo minimo da prelevare in anticipo è di CHF 20 000.
  • Costituzione in pegno dalla cassa pensione: potete costituire in pegno a favore della proprietà abitativa per uso proprio sia l’avere di vecchiaia accumulato sia il vostro diritto alle prestazioni di previdenza, ossia il capitale di invalidità o in caso di decesso del 2° pilastro.
  • Contributi della cassa pensione: i versamenti effettuati dai lavoratori dipendenti alla cassa pensione possono essere dedotti dalle imposte dirette di Confederazione, Cantoni e comuni.
  • Prestazioni del 2° pilastro: le rendite del 2° pilastro sono imponibili come reddito. I prelievi di capitale, invece, vengono tassati separatamente dal restante reddito a un’aliquota speciale privilegiata.
  • Prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà abitativa: un prelievo anticipato dal 2° pilastro è tassato come prelievo di capitale. In caso di eventuale rimborso di un prelievo anticipato, l’imposta pagata in quel momento può essere recuperata senza interessi.
Adam, Senior Segmentmanager Unternehmen, Allianz Suisse
Adam
Responsabile Segment management clientela aziendale
Adam lavora nel ramo assicurativo da oltre 15 anni. Ha conseguito un master in Insurance Management ed è il nostro «espertone» per la clientela aziendale, sia Vita che Non vita. Nel tempo libero Adam pratica arti marziali o viaggia per il mondo. 
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