Matrimonio, unione domestica registrata e concubinato. Particolarità e differenze.

  • Il 1° luglio 2022 è stato introdotto il «matrimonio per tutti»: le coppie omosessuali possono contrarre matrimonio civile.
  • La normativa in materia di previdenza distingue tra coppie coniugate, partner in unione domestica registrata e coppie che vivono in concubinato.
  • Il mandato precauzionale stabilisce chi può agire in vostro nome nel caso voi diventiate incapaci di discernimento.
  • Nel concubinato il partner superstite non ha diritto a una quota ereditaria o a una porzione legittima.

Uomo e donna, donna e donna, uomo e uomo... L’amore non fa distinzioni, la normativa in materia di previdenza sì, invece.

Anche se il matrimonio e l’unione domestica registrata sono equiparati dal punto di vista legale, nel diritto patrimoniale e successorio, per esempio, restano alcune distinzioni. Di seguito ricapitoliamo gli aspetti da considerare in relazione alle misure precauzionali, alla previdenza privata per la vecchiaia e in caso di figli comuni. Perché l’amore vi riservi solo belle sorprese.

Secondo la legge, il matrimonio è un’unione tutelata legalmente tra un uomo e una donna che può essere contratta dai 18 anni di età. In Svizzera, dal 1° luglio 2022 le coppie omosessuali possono contrarre matrimonio civile o convertire l’unione domestica registrata in matrimonio ottenendo così sostanzialmente gli stessi diritti delle coppie sposate. 

Una grave malattia, un incidente e improvvisamente non si è più in grado di intendere e di volere. È importante assicurarsi che, se questa eventualità si verifica, la nostra volontà sia rispettata e i nostri familiari siano sgravati dal peso delle decisioni.

  • Chi è autorizzato ad aprire la corrispondenza? Chi paga le fatture e compila la dichiarazione d’imposta? Il mandato precauzionale consente di nominare una persona che ci rappresenti nelle questioni personali, economiche e legali.
  • Scaricare il modello del mandato precauzionale
  • Le direttive del paziente precisano i trattamenti medici ai quali il paziente acconsente nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni, per esempio relative a rianimazione e alimentazione o respirazione artificiale. Inoltre, indicano chi può decidere per conto del paziente in caso di necessità. In assenza di direttive specifiche, l’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (AMPA) può nominare un curatore che prenda le decisioni per conto del coniuge.
  • Scaricare il modello delle direttive del paziente

Dopo il decesso, l’intero patrimonio del defunto, compresi eventuali debiti, ricade sugli eredi. Compilando un testamento o un contratto successorio, siete voi a decidere come dividere l’eredità e vi assicurate che le vostre ultime volontà vengano rispettate. In assenza di un testamento, l’eredità viene divisa nelle modalità previste dalla legge.

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  • Patrimonio ed eventuali debiti: il coniuge superstite e i figli comuni sono eredi principali.
  • Casa di proprietà e mobilia domestica: la casa di proprietà e la mobilia domestica vengono assegnate al coniuge superstite, se questi lo desidera. Vanno però rispettate eventuali porzioni legittime.
  • Prestazioni del 1° e del 2° pilastro: il coniuge superstite riceve una rendita per superstiti AVS e, se la persona defunta esercitava un’attività lucrativa, una rendita per superstiti LPP. Il coniuge superstite riceve una rendita per superstiti AVS solo se ha figli minori di 18 anni. Il diritto alle rendite esiste anche se il coniuge defunto era già in pensione. La LPP prevede una rendita vedovile nel caso in cui il coniuge superstite debba provvedere al sostentamento di almeno un figlio o abbia compiuto i 45 anni di età e il matrimonio sia durato almeno 5 anni.
  • Prestazioni del 3° pilastro: nella previdenza privata la clausola beneficiaria è disciplinata in maniera diversa a seconda che si tratti del pilastro 3a o 3b. Nel pilastro 3a, il coniuge è sempre al primo posto. Al secondo posto seguono i figli, eventuali persone al cui sostentamento il defunto contribuiva in maniera considerevole o il convivente. A partire dal terzo posto si può indicare una persona a piacere tra genitori, fratelli e sorelle o altri eredi. Nel pilastro 3b gli assicurati possono scegliere gli eredi liberamente già dal primo grado.
Il cosiddetto «regime dei beni» definisce come si debba dividere il patrimonio comune in caso di divorzio. Se i coniugi non stipulano una convenzione matrimoniale, si applica il regime di partecipazione agli acquisti. Questo significa che il patrimonio comune accumulato durante il matrimonio viene diviso a metà.
Buono a sapersi:
È sottolineare che stipulando una convenzione matrimoniale volontaria, i coniugi possono accordarsi anche su un regime differente come per esempio la separazione dei beni. In tal caso, i coniugi amministrano il proprio patrimonio e ne dispongono ciascuno autonomamente. Le prestazioni del 1° e del 2° pilastro non sono però interessate dalla convenzione matrimoniale.
  • I beni patrimoniali posseduti già prima del matrimonio restano beni propri del singolo coniuge. Lo stesso dicasi di eventuali eredità e donazioni ricevute durante il matrimonio.
  • Mantenimento e alimenti dopo un divorzio: il giudice decide se e in che misura debbano essere corrisposti un mantenimento o gli alimenti dopo il divorzio.
  • Prestazioni del 1° pilastro: con il cosiddetto splitting, in caso di divorzio la rendita AVS viene ripartita tra i coniugi se entrambi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o di invalidità. Gli averi AVS e i redditi vengono ripartiti in relazione alla durata del matrimonio ai fini del calcolo della rendita AVS.
  • Prestazioni del 2° pilastro: gli averi della cassa pensione vengono divisi e ripartiti tra i coniugi in egual misura. Fa eccezione il patrimonio previdenziale, comprensivo della rispettiva remunerazione, accumulato per la vecchiaia prima del matrimonio.

Ai sensi della legge, il rapporto di filiazione tra padre e figlio si costituisce con il matrimonio tra il padre e la madre. Si applica pertanto la presunzione di paternità del marito prevista per legge.

  • Nel quadro dell’autorità parentale, di norma entrambi i coniugi continuano a essere responsabili per i figli comuni anche dopo l’eventuale divorzio.
  • Se uno dei coniugi ha un figlio già prima del matrimonio, l’altro assume la rappresentanza nell’esercizio dell’autorità parentale ma solo quando la situazione lo richieda.
  • Entrambi i coniugi hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei propri figli. Ciascun coniuge è inoltre tenuto a supportare adeguatamente l’altro nell’adempimento degli obblighi di mantenimento di eventuali figli nati prima del matrimonio.
  • Sono possibili sia l’adozione congiunta che l’adozione dei figliastri.
  • È inoltre ammesso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita come la fecondazione artificiale e l’impiego di spermatozoi donati.
I coniugi sono soggetti a tassazione congiunta.
Affinché le coppie dello stesso senso possano godere per la maggior parte degli stessi diritti delle coppie coniugate, è necessario registrare l’unione domestica presso l’Ufficio dello stato civile, avere almeno 18 anni e risiedere in Svizzera. Solo in materia di regime dei beni, diritto successorio e figli permangono differenze tra il matrimonio e l’unione domestica registrata. Dal 1° luglio 2022 non è più possibile registrare nuove unioni domestiche, ma quelle esistenti possono essere convertite in matrimonio. 
Una grave malattia, un incidente e improvvisamente non si è più in grado di intendere e di volere. È importante assicurarsi che, se questa eventualità si verifica, la nostra volontà sia rispettata e i nostri familiari siano sgravati dal peso delle decisioni.
  • Chi è autorizzato ad aprire la corrispondenza? Chi paga le fatture e compila la dichiarazione d’imposta? Il mandato precauzionale consente di nominare una persona che ci rappresenti nelle questioni personali, economiche e legali. 
  • Scaricate il modello del mandato precauzionale
  • Le direttive del paziente precisano i trattamenti medici ai quali il paziente acconsente nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni, per esempio relative a rianimazione e alimentazione o respirazione artificiale. Inoltre, indicano chi può decidere per conto del paziente in caso di necessità. In assenza di direttive del paziente, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti (AMPA) può nominare un curatore che prenda decisioni per conto del partner o della partner.
  • Scaricare il modello delle direttive del paziente

Dopo il decesso, l’intero patrimonio del defunto, compresi eventuali debiti, ricade sugli eredi. Compilando un testamento o un contratto successorio, siete voi a decidere come dividere l’eredità e vi assicurate che le vostre ultime volontà vengano rispettate. In assenza di un testamento, l’eredità viene divisa nelle modalità previste dalla legge.

Scaricare il modello del testamento

  • Patrimonio ed eventuali debiti: il partner o la partner registrati e i figli comuni sono eredi principali.
  • Casa di proprietà e mobilia domestica: la casa di proprietà e la mobilia domestica vengono assegnate al partner registrato superstite, se questo lo desidera. Vanno però rispettate eventuali porzioni legittime.
  • Prestazioni del 1° e del 2° pilastro: il partner superstite riceve una rendita per superstiti AVS e, se la persona defunta esercitava un’attività lucrativa, una rendita per superstiti LPP. Il partner superstite riceve una rendita per superstiti AVS solo se ha figli minori di 18 anni. Il diritto alle rendite esiste anche se il partner registrato defunto era già in pensione. La rendita per superstiti LPP viene erogata nel caso in cui il partner registrato superstite debba provvedere al sostentamento di almeno un figlio o abbia compiuto i 45 anni di età e l’unione domestica registrata sia durata almeno 5 anni.
  • Prestazioni del 3° pilastro: nella previdenza privata la clausola beneficiaria è disciplinata in maniera diversa a seconda che si tratti del pilastro 3a o 3b. Nel pilastro 3a, il partner registrato è sempre al primo posto. Al secondo seguono i figli, eventuali persone al cui sostentamento il defunto contribuiva in maniera considerevole o il partner. A partire dal terzo posto si può scegliere una persona a piacere tra genitori, fratelli e sorelle o altri eredi. Nel pilastro 3b gli assicurati possono scegliere gli eredi liberamente già dal 1° grado.
Il regime dei beni viene definito all’inizio dell’unione domestica registrata con una convenzione patrimoniale. La convenzione dispone come ripartire il patrimonio comune in caso di scioglimento dell’unione domestica registrata. In assenza di una convenzione specifica, allo scioglimento si applica la cosiddetta separazione dei beni, che prevede che i due partner amministrino ciascuno il proprio patrimonio e ne dispongano autonomamente.
Buono a sapersi:

È importante sottolineare che con una convenzione patrimoniale volontaria, i partner possono accordarsi anche su un regime dei beni diverso. Le prestazioni del 1° e del 2° pilastro non possono però rientrare nella convenzione patrimoniale.

  • In caso di scioglimento, entrambi i partner mantengono il proprio patrimonio e saldano eventuali debiti reciproci. Se uno dei due partner detiene un interesse in un valore patrimoniale in comproprietà, può richiedere l’attribuzione per intero dello stesso dietro indennizzo.
  • Prestazioni del 1° pilastro: con il cosiddetto splitting, in caso di scioglimento dell’unione domestica registrata la rendita AVS viene ripartita tra i partner se entrambi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o di invalidità. Gli averi AVS e i redditi vengono ripartiti in relazione alla durata dell’unione ai fini del calcolo della rendita AVS.
  • Prestazioni del 2° pilastro: gli averi della cassa pensione maturati durante l’unione domestica registrata vengono ripartiti.

Se uno dei due partner ha un figlio nato prima dell’unione domestica registrata, questo può essere adottato dall’altro partner tramite la cosiddetta adozione dei figliastri. Requisito in questo senso è che i partner vivano da almeno tre anni nello stesso nucleo domestico.

  • Entrambi i partner sono responsabili dei figli che ricadono nell’unione domestica registrata e sono tenuti al loro sostentamento. Questo vale anche dopo un eventuale scioglimento dell’unione.
  • Dal 1° luglio 2022 le coppie omosessuali possono adottare un bambino.
  • Dal 1° luglio 2022 le coppie di donne sposate possono ricorrere alla donazione di seme. La legge vieta tuttavia la donazione di seme anonima. All’età di 18 anni il bambino ha inoltre diritto a conoscere l’identità del donatore.
I partner sono soggetti a tassazione congiunta.
Con «concubinato» si intende ogni forma di convivenza. La principale differenza tra matrimonio, unione domestica registrata e concubinato è che per quest’ultimo non è prevista una specifica tutela giuridica. È però possibile stipulare una convenzione per disporre di misure precauzionali ed eredità.

Una grave malattia, un incidente e improvvisamente non si è più in grado di intendere e di volere. È importante assicurarsi che, se questa eventualità si verifica, la nostra volontà sia rispettata e i nostri familiari siano sgravati dal peso delle decisioni.

  • Chi è autorizzato ad aprire la corrispondenza? Chi paga le fatture e compila la dichiarazione d’imposta? Il mandato precauzionale consente di nominare una persona che ci rappresenti nelle questioni personali, economiche e legali. 
  • Scaricare il modello del mandato precauzionale
  • Le direttive del paziente precisano i trattamenti medici ai quali il paziente acconsente nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni, per esempio relative a rianimazione e alimentazione o respirazione artificiale. Inoltre, indicano chi può decidere per conto del paziente in caso di necessità. In assenza di direttive del paziente, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti (AMPA) può nominare un curatore che prenda decisioni per conto del partner o della partner.
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Nel concubinato il partner superstite non ha diritto a una quota ereditaria o a una porzione legittima. È pertanto fondamentale stipulare un testamento o un contratto successorio per far rientrare il partner tra i beneficiari, tenendo conto di eventuali porzioni legittime di terzi come genitori o figli nati da un matrimonio precedente. Il testamento consente di disporre come dividere l’eredità. In assenza di un testamento, l’eredità viene divisa nelle modalità previste dalla legge.

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  • Prestazioni del 1° e del 2° pilastro: l’AVS e l’assicurazione contro gli infortuni non erogano rendite vedovili. Nel quadro del 2° pilastro può sussistere il diritto a una prestazione per superstiti. Per maggiori informazioni sulle possibili prestazioni in forma di capitale vi invitiamo a contattare la vostra cassa pensioni.
  • Prestazioni del 3° pilastro: nella previdenza privata la clausola beneficiaria è disciplinata in maniera diversa a seconda che si tratti del pilastro 3a o 3b. Nel pilastro 3a, il partner (dopo cinque anni di relazione ininterrotta) è equiparato ai discendenti e a eventuali persone al cui sostentamento il defunto contribuiva in maniera considerevole purché non vi siano un matrimonio o un’unione domestica registrata. In caso di progenie comune, il partner rientra tra i beneficiari. Nel pilastro 3b è prevista una clausola beneficiaria a scelta libera ma devono essere comunque osservate eventuali porzioni legittime.

Nel concubinato vige la separazione dei beni. Questo significa che ciascun partner amministra il proprio patrimonio e ne dispone autonomamente.

In caso di separazione può essere vantaggioso aver stipulato in precedenza un contratto di concubinato che precisi chi possiede cosa. Questa tipologia di contratto è utile ma non è disciplinata dalla legge.

Per i figli naturali è necessaria una dichiarazione scritta da parte di entrambi i partner per l’autorità parentale congiunta che confermi la responsabilità comune e disciplini l’assistenza e il contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori. Questo può avvenire con il riconoscimento del figlio presso l’Ufficio dello stato civile o successivamente presso l’autorità di protezione dei minori.

  • Per i figli non naturali, dal 1° gennaio 2018 è ammessa l’adozione dei figliastri.
  • L’adozione congiunta di un figlio non è permessa ma ciascun partner può adottarne uno separatamente.
  • È ammesso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita come la fecondazione artificiale ma non l’impiego di spermatozoi donati.
Nel concubinato si applica la tassazione disgiunta dei partner. Questo significa che ognuno dei due partner paga autonomamente le imposte sul proprio patrimonio o sul reddito.
L’assicurazione auto vale anche se guida il partner della persona assicurata purché sia in possesso di una patente di guida valida e viva nello stesso nucleo domestico. Anche per quanto riguarda le cosiddette assicurazioni di cose, come l’assicurazione di responsabilità civile privata, l’assicurazione di mobilia domestica, l’assicurazione viaggi e l’assicurazione di protezione giuridica, una polizza per più persone permette di assicurare tutte le persone che vivono nello stesso nucleo domestico, a prescindere dall’età o dal sesso.
Il «matrimonio per tutti» è stato accettato con il referendum popolare del 26 settembre 2021. La relativa legge è entrata in vigore il 1° luglio 2022.
Eliane, Segmentmanagerin Einzelleben, Allianz Suisse
Eliane
Segment manager senior clientela aziendale
Eliane ha un master in Business Administration e oltre 14 anni di esperienza nel settore assicurativo. Nel tempo libero si prepara alla prossima partita di rugby o gira la Svizzera in moto.
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