Il 1° pilastro: AVS e AI
 

La base.
Il 1° pilastro: AVS e AI.

Niente più riunioni. Niente più pause pranzo. Niente più «potresti occuparti un attimo di...?» Quando non dovete o non potete più lavorare, ricevete dallo Stato un importo per il vostro sostentamento.

Come funziona esattamente? Di seguito trovate la risposta a questa e a tutte le altre domande sul tema.

Il 1° pilastro è la base del sistema svizzero dei 3 pilastri, ossia la previdenza statale. Comprende l’AVS, l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, e l’AI, l’assicurazione di invalidità. Con il 1° pilastro, lo Stato garantisce agli assicurati un minimo esistenziale per il periodo successivo al pensionamento, in caso di invalidità e per i superstiti in caso di decesso. Nel quadro del 1° pilastro si possono eventualmente ricevere anche prestazioni integrative (PI) o indennità di perdita di guadagno (IPG) per il servizio militare e la maternità. In questo modo la Svizzera tiene fede ai propri impegni come stato sociale e voi usufruite delle prestazioni.
Le prestazioni del 1° pilastro si articolano in tre categorie: prestazioni AVS, prestazioni AI e indennità di perdita di guadagno. Vi sono poi le prestazioni integrative ad AVS e AI.
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è obbligatoria per tutti i residenti in Svizzera. Questa assicurazione pensionistica erogata dallo Stato garantisce la sussistenza economica in età avanzata e il versamento di rendite per superstiti a vedove, vedovi e orfani in caso di decesso, fornendo un servizio utile a tutti. 
Al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, a partire da 65 anni, si matura il diritto a una rendita di vecchiaia AVS – per le donne nate tra il 1961 e il 1963 si applica una regolamentazione transitoria tra i 64 e i 65 anni. Per le persone coniugate o che convivono in un’unione domestica registrata, la somma delle rendite AVS  della coppia non può superare il 150 % della rendita massima AVS. 

La perdita di una persona cara è sempre un momento difficile. Perché non sia ulteriormente aggravata da preoccupazioni economiche, i coniugi con figli ricevono una rendita vedovile. Le donne ricevono una rendita vedovile AVS se hanno figli o se hanno compiuto i 45 anni di età e il matrimonio è durato almeno cinque anni. Gli uomini hanno diritto alla rendita vedovile solo fino al 18° compleanno del figlio minore. Anche alle unioni registrate si applicano le disposizioni della rendita vedovile.

Fino al compimento dei 18 anni o di massimo 25 anni se studiano ancora, i figli ricevono inoltre una rendita per orfani di un solo genitore nel caso in cui uno dei due genitori sia deceduto. Se sono deceduti entrambi i genitori, invece, ricevono una rendita per orfani intera.

L’assicurazione di invalidità, in breve AI, fa una distinzione tra incapacità di guadagno temporanea e permanente. L’indennità giornaliera prevista per l’invalidità temporanea viene erogata per un massimo di due anni. Se, trascorso questo periodo, non è comunque possibile una reintegrazione professionale o se, anche dopo la reintegrazione, la capacità lavorativa resta comunque limitata, la persona assicurata riceve una rendita di invalidità.

Nel caso in cui non sia possibile una reintegrazione professionale, tutte le persone assicurate con un’incapacità lavorativa di almeno il 40 % ricevono una rendita di invalidità. Come per la rendita AVS, nelle coppie coniugate la somma delle due rendite di invalidità intere non può superare il 150 % del tetto massimo.

In presenza di figli, fino al loro 18° compleanno, o, se studiano fino al 25° compleanno, viene inoltre erogata una rendita per figli se uno dei due genitori percepisce una rendita di invalidità.

Se attività quotidiane come alzarsi, vestirsi, mangiare o lavarsi diventano inaffrontabili senza un aiuto, la persona assicurata ha diritto a ricevere prestazioni complementari finché necessita dell’assistenza di terzi.
Se le prestazioni AVS e AI non consentono di coprire le spese di sussistenza minime, per esempio perché non si dispone di un altro reddito o di un patrimonio personale sufficiente, nel quadro del 1° pilastro si ha diritto a ricevere prestazioni integrative.
L’indennità di perdita di guadagno compensa il mancato guadagno di chi svolge il servizio militare, il servizio civile o presta servizio nella protezione civile. Inoltre, sopperisce anche alla perdita di guadagno in caso di maternità.
  • Le persone residenti in Svizzera.
  • Le persone che lavorano in Svizzera.
  • Le cittadine e i cittadini svizzeri che lavorano all’estero per la Confederazione o per istituzioni indicate dal Consiglio federale.

La copertura inizia alla nascita e si estingue con i seguenti eventi:

  • trasferimento all’estero;
  • cessazione dell’attività lavorativa in Svizzera;
  • cessazione dell’attività lavorativa all’estero al servizio della Confederazione;
  • raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria AVS. Da questo momento viene erogata la rendita per la vecchiaia AVS. La copertura per il caso decesso secondo la rendita per vedove, vedovi e orfani dell'AVS resta invariata.

Il contributo per il 1° pilastro dipende dal salario individuale. Nel complesso, l’importo da versare è pari al 10,6 % del salario, suddiviso tra AVS, AI e IPG. Di questo importo, metà (ossia il 5,3 %) è a carico del lavoratore e metà del datore di lavoro. (Dati aggiornati all'1.1.2024)

Voi, però, non dovete fare nulla:

è il datore di lavoro a dedurre il contributo AVS/AI dal vostro salario e versarlo direttamente nella cassa di compensazione insieme al contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione, come si evince dalla busta paga. Anche le spese amministrative sono a carico del datore di lavoro. 

Se siete lavoratori autonomi, i contributi AVS/AI/IPG sono interamente a vostro carico (massimo 10,0 %).

Tutte le persone professionalmente attive sono tenute a versare regolarmente i contributi nel 1° pilastro dal 1° gennaio dell’anno in cui compiono 18 anni.

Chi non lavora, invece, versa i contributi dal 1° gennaio dell’anno in cui compie i 21 anni di età.

Con il pensionamento a partire dai 65 anni termina anche l’obbligo contributivo AVS.

In caso di pensionamento anticipato, l’obbligo contributivo continua fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.

Chi continua a lavorare nonostante abbia raggiunto l’età pensionabile seguita a versare i contributi anche se in misura ridotta e con una franchigia scaglionata.

Avete lavorato per molto tempo all’estero? Avete subito un infortunio e percepito indennità giornaliere di malattia? Durante gli studi non avete versato contributi? In questi casi, probabilmente avrete lacune contributive in ambito AVS/AI, una situazione spiacevole perché è possibile che la rendita AVS venga decurtata di almeno il 2,3 % per ogni anno contributivo mancante.

Vi consigliamo di richiedere per iscritto oppure online alla vostra cassa di compensazione AVS un estratto AVS (il cosiddetto conto individuale o CI) per verificare eventuali lacune. In caso di lacune infondate, entro 30 giorni potete richiedere una rettifica.

Se, invece, sussistono effettivamente lacune contributive AVS, potete colmarle pagando a posteriori i contributi AVS/AI mancanti. Questo vale però solo per gli ultimi cinque anni successivi alla lacuna contributiva e per le persone assicurate in Svizzera.

Se avete lacune contributive perché il vostro datore di lavoro non ha versato i contributi previsti, può essere utile ricontrollare le buste paga. Questo vi permetterà di dimostrare che nel periodo in questione avete lavorato e che i contributi AVS a vostro carico sono stati dedotti dal salario. In tal caso vi saranno accreditati gli importi corrispondenti.

A 65 anni si raggiunge l’età pensionabile AVS. Esiste la possibilità di anticipare la rendita AVS di un massimo di due anni o di posticiparla per un massimo di cinque presentando un’esplicita richiesta.
Prima si va in pensione, meno si percepisce. In termini pratici, se anticipate di un anno la rendita AVS, quest’ultima viene decurtata del 6,8 %. Se la anticipate di due anni, la riduzione è del 13,6 %.
È importante sapere che se andate in pensione prima del previsto e desiderate comunque ricevere la rendita per intero e non decurtata potete farlo solo se accettate di percepire la rendita dal raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria e continuate a versare i contributi AVS previsti fino a quel momento.

Più tardi si va in pensione, più si percepisce. È possibile posticipare la rendita AVS fino a un massimo di cinque anni, ricevendo ogni anno di più:

  • 1 anno +5,2 %
  • 2 anni +10,8 %
  • 3 anni +17,1 %
  • 4 anni +24,0 %
  • 5 anni +31,5 %

Non è necessario indicare anticipatamente di quanto si intende differire la rendita, che può essere percepita in qualsiasi momento a partire da un anno dopo il raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, iniziando così a godersi la pensione.

Eliane, Segmentmanagerin Einzelleben, Allianz Suisse
Eliane
Segment manager senior clientela aziendale
Eliane ha un master in Business Administration e oltre 14 anni di esperienza nel settore assicurativo. Nel tempo libero si prepara alla prossima partita di rugby o gira la Svizzera in moto.
VORREI UN APPUNTAMENTO!
L’assicurazione perfetta per voi?
La troviamo con una consulenza individuale.
POTREBBE INTERESSARVI ANCHE

Risparmiare e investire
Risparmiare conviene sempre. Vi aiutiamo a trovare la soluzione previdenziale ideale per le vostre esigenze.

Assicurazioni previdenziali e sulla vita
Non è mai troppo presto per pensare al futuro. Qui trovate la tutela economica più adatta a voi. Le nostre soluzioni a colpo d’occhio.

Assicurazioni per i giovani
Vai a vivere per conto tuo o parti per un viaggio intorno al mondo? Qui trovi tutte le informazioni utili sulle assicurazioni per i giovani.
Seguiteci