Congedo sabbatico?
Meglio se in tutta sicurezza.

  • Un congedo non retribuito può comportare un "buco" di previdenza.
  • Infatti non tutte le polizze assicurative restano operative durante il periodo di congedo: spetta al singolo rinnovare autonomamente l'assicurazione contro gli infortuni e quella dell'indennità giornaliera di malattia.
  • Chi trascorre un periodo all'estero dovrebbe modificare di conseguenza le proprie assicurazioni e considerare la stipula di un'assicurazione viaggi.
C'è chi preferisce rilassarsi in un rifugio sperduto per tre settimane, chi trascorrere quattro mesi nello Sri Lanka a imparare lo yoga, chi ancora fare il giro del mondo in moto. Ogni congedo sabbatico è diverso ma per tutti vale la stessa domanda: che effetto ha il congedo non retribuito sulla cassa pensioni, sull'AVS e su altre assicurazioni?
Per congedo sabbatico si intende un periodo – di alcune settimane o mesi – in cui si sceglie di non lavorare. Lo si fa per "staccare", per ricaricarsi o per realizzare un sogno a lungo inseguito. Sono sempre di più le grandi aziende disposte a concedere congedi, e alcune addirittura li incoraggiano. Perché i dipendenti tornano al lavoro più rilassati e motivati. 
Nella programmazione di un congedo sabbatico sono importanti gli aspetti economici: Cosa succede con la LPP durante il congedo? Chi paga i contributi AVS? E quali sono le conseguenze per il terzo pilastro? Tutto dipende da un fattore: se il congedo sabbatico è retribuito o no. 
In questo caso ci si rilassa pur continuando a ricevere lo stipendio. Si tratta ovviamente della situazione ideale, anche per quanto riguarda la previdenza. Infatti in questo caso i contributi per il 1° e il 2° pilastro continuano a essere versati, proprio come avviene durante le normali ferie. E resta la possibilità di effettuare versamenti nel 3° pilastro. 

A volte si ha semplicemente bisogno di più tempo per sé, anche a costo di rinunciare allo stipendio, come accade soprattutto nel caso di congedi prolungati. In questo caso ci sono alcuni aspetti da tenere presenti per quanto riguarda la previdenza. 

1° pilastro: congedo non retribuito e AVS

Chi mantiene il domicilio principale in Svizzera resta tenuto a versare i contributi del 1° pilastro (AVS/AI); spetta quindi a lui fare in modo che durante il congedo non retribuito i contributi dell'AVS continuino a essere versati. Chi invece si trasferisce all'estero può in determinate circostanze continuare a versare i contributi AVS/AI su base volontaria ed evitare così lacune previdenziali. La cosa migliore è informarsi presso la cassa di compensazione AVS. Un'altra possibilità è quella di aderire a un'assicurazione sociale all'estero. 

2° pilastro: congedo non retribuito e cassa pensioni

Il congedo non retribuito può comportare una lacuna a livello di cassa pensioni (LPP) che dipende dal salario, dall'età e dalla durata del congedo. Per evitare tale evenienza è possibile in determinati casi versare contributi volontari nel 2° pilastro. A differenza del 1° pilastro ciò può avvenire anche successivamente, ad esempio non si è riusciti a versarli nei termini o se, alla scadenza, non si aveva sufficiente disponibilità di denaro. Prima di partire per un congedo non retribuito è sempre bene informarsi presso la propria cassa pensioni.

3o pilastro: congedo non retribuito e previdenza privata

Fondamentalmente vale il principio per cui può effettuare versamenti nel pilastro 3a solo chi nell'anno in questione ha percepito un reddito soggetto all'AVS. Se il congedo oltrepassa l'anno solare non sono quindi possibili versamenti, ma i contratti 3a in corso restano comunque in vigore, indipendentemente dalla durata del congedo. Sotto il profilo puramente fiscale i contratti 3b possono generalmente essere mantenuti, anche se sussiste l'obbligo di notificare alla compagnia di assicurazione i soggiorni all'estero superiori all'anno. Per i dettagli conviene sempre chiedere alla propria compagnia assicurativa.

Anche chi lascia un lavoro perché, volendo fare una pausa più o meno lunga, non ha una nuova assunzione in tasca, dovrebbe prendere alcune precauzioni per quanto riguarda la previdenza. 

1° pilastro: dimissioni e AVS

Proprio come nel caso del congedo non retribuito, chi si licenzia resta comunque tenuto a pagare i contributi e deve provvedere in proprio a effettuare i versamenti per AVS/AI. 

2° pilastro: dimissioni e cassa pensioni

Anche qui le cose funzionano come per il congedo non retribuito: c'è il rischio di lacune contributive nella cassa pensioni. Quanto risparmiato fino a quel momento viene tuttavia trasferito entro 6 mesi su un conto di libero passaggio che ci si deve premurare di aprire. Una volta preso servizio presso il nuovo datore di lavoro si potrà riscattare tramite acquisto il congedo non retribuito presso la nuova cassa pensioni. 

3o pilastro: dimissioni e previdenza privata

Chi non ha un reddito soggetto all'AVS non può effettuare versamenti nel pilastro 3a; eventuali conti e polizze assicurative restano in essere ma sono sospesi. Eventuali soluzioni del pilastro 3b possono proseguire normalmente.

Qualche considerazione si impone anche sugli effetti di un congedo non retribuito sulle assicurazioni. Di seguito gli aspetti più importanti.
Anche in uno sperdutissimo rifugio alpino ci si può ammalare. Ma non c'è da preoccuparsi: l'assicurazione malattia resta attiva anche in caso di congedo o disoccupazione e indipendentemente dalla sua durata, a condizione però di mantenere il domicilio in Svizzera. In caso di soggiorno in un altro paese, occorre assolutamente verificare se c'è copertura anche lì aggiungendo eventualmente una copertura complementare. Chi invece trasferisce il domicilio in un paese estero deve aderire a una cassa malati locale.
A Bondi Beach con una gamba rotta? Una situazione che può diventare spiacevole. Infatti, trascorsi 31 giorni da quando cessa il diritto ad almeno il semisalario l'assicurazione infortuni del datore di lavoro decade. A chi non percepisce uno stipendio per un periodo di tempo superiore si consiglia di stipulare una cosiddetta «assicurazione mediante accordo», che consente di prolungare l'assicurazione contro gli infortuni del datore di lavoro fino a 6 mesi. Se il congedo si protrae oltre i 6 mesi, occorre stipulare una copertura infortuni presso la cassa pensioni.
E se il congedo viene sprecato perché ci si ammala? È certamente spiacevole ma sarà sopportabile perlomeno economicamente se si avrà avuta l'accortezza di prolungare opportunamente l'assicurazione dell'indennità giornaliera di malattia. E se il congedo viene trascorso all'estero vale la pena di stipulare un'assicurazione viaggi. 
Patrick, DIgital Specialist, Allianz Suisse
Geoffrey
Senior segment manager Previdenza e investimenti 
Geoffrey lavora nel settore assicurativo da oltre 20 anni ed è specializzato in tutte le questioni riguardanti le assicurazioni sulla vita e i prodotti d’investimento, in particolare previdenza e pianificazione della pensione. Geoffrey preferisce trascorrere il tempo libero in montagna o in paesi lontani.
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