Tra un lavoro e l'altro, e anche dopo.
L’assicurazione mediante accordo.

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Prendete un periodo sabbatico non retribuito per trascorrere tanto tempo con la famiglia. Oppure dovete colmare un periodo di inattività tra due impieghi. Magari riducete il grado di occupazione a meno di 8 ore a settimana. Tutto quello di cui avete bisogno in queste situazioni è la copertura giusta per essere ben assicurati in caso di infortunio. È quello che offre l’assicurazione mediante accordo.

L'assicurazione mediante accordo prolunga la copertura contro gli infortuni non professionali nel periodo successivo al licenziamento. Infatti, chi lavora come dipendente per almeno 8 ore settimanali per lo stesso datore di lavoro è coperto da quest'ultimo sia per gli infortuni legati al lavoro sia per gli infortuni che subisce quando non lavora (infortuni non professionali).

Dopo l'interruzione del rapporto di lavoro il lavoratore può prolungare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) fino a 6 mesi con un'assicurazione mediante accordo, mantenendo quindi la copertura contro eventuali infortuni occorsi nel tempo libero. Il tutto con le stesse prestazioni dell'assicurazione infortuni dell'ultimo datore di lavoro.

L'assicurazione mediante accordo...

  • va stipulata entro 31 giorni dall'ultimo giorno di lavoro;
  • va stipulata con l'assicuratore infortuni dell'ultimo datore di lavoro. Se siete disoccupati e avete un'assicurazione contro gli infortuni ad esempio presso l'INSAI-SUVA, quest'ultima è competente per l'assicurazione mediante accordo;
  • ha durata minima di un mese e può essere prorogata di mese in mese fino a un massimo di 6 mesi;
  • resta sospesa quando la persona assicurata viene assoggettata all'assicurazione militare, ad esempio durante il servizio militare o un corso di protezione civile;
  • non copre gli infortuni sul lavoro: la protezione per questi infortuni termina con il rapporto di lavoro;
  • è un'assicurazione privata volontaria, quindi i premi sono a vostro carico. 

Questo tipo di assicurazione è utile nelle seguenti situazioni:

Avete lasciato il lavoro o vi hanno licenziati e non avete ancora un nuovo lavoro? In questo caso l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dell'ultimo datore di lavoro non sarebbe più valida, ma avete la possibilità di mantenere la protezione contro gli infortuni per un massimo di 6 mesi stipulando un'assicurazione mediante accordo.

Se si riduce l'orario di lavoro a meno di 8 ore settimanali, la copertura obbligatoria contro gli infortuni decade. In questi casi, l'assicurazione mediante accordo può colmare la lacuna risultante.

Se il congedo o l'anno sabbatico superano i 31 giorni, potete stipulare un'assicurazione mediante accordo per mantenere la copertura infortuni. 

Se desiderate prolungare il congedo di maternità oltre il periodo previsto dalla legge, sappiate che di norma la copertura per gli infortuni non professionali termina dopo 31 giorni. Un'assicurazione mediante accordo vi coprirebbe invece per tutto il congedo di maternità, anche se prolungato. 

Possono stipulare questa assicurazione i lavoratori dipendenti impiegati presso lo stesso datore di lavoro per almeno otto ore alla settimana. È possibile stipulare un'assicurazione mediante accordo presso Allianz solo a condizione che l'ultimo datore di lavoro abbia già stipulato un'assicurazione contro gli infortuni con noi. Dovreste quindi chiedere al datore di lavoro con chi ha stipulato l'assicurazione contro gli infortuni.

Le prestazioni dell’assicurazione mediante accordo sono uguali a quelle dell’assicurazione infortuni obbligatoria. Tra di esse rientrano, ad esempio:

  • Trattamenti medici
  • Interventi di recupero e salvataggio
  • Spese di viaggio e trasporto

Per stipulare un'assicurazione mediante accordo occorre rivolgersi al datore di lavoro o contattare direttamente l'assicuratore infortuni del datore di lavoro. Se il datore di lavoro ha stipulato l'assicurazione con Allianz, potete stipulare l'assicurazione mediante accordo direttamente qui online.

La copertura contro gli infortuni non professionali prosegue fino al 31° giorno (compreso) dopo l'ultimo giorno di lavoro con diritto al salario. Per continuare a usufruire di tale copertura, occorre che il premio dell'assicurazione mediante accordo sia pagato prima della scadenza dei 31 giorni.

Una volta scaduta l'assicurazione mediante accordo dovete stipulare la copertura contro gli infortuni presso la vostra cassa malattia, a meno che non abbiate una nuova assicurazione secondo la LAINF o non abbiate trasferito il domicilio all'estero. A integrazione potete anche stipulare un'assicurazione contro gli infortuni privata.

Per qualsiasi altra domanda potete rivolgervi al vostro consulente.
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FAQ

L'assicurazione mediante accordo offre le stesse prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAINF, tra cui cure mediche, indennità giornaliere e rendite, senza partecipazione ai costi a carico dell'assicurato.

L'assicurazione contro gli infortuni della cassa malattia, invece, copre solo le spese di cura e prevede una franchigia e un'aliquota percentuale a carico dell'assicurato; inoltre in genere non comprende indennità giornaliere e rendite.

Di conseguenza, l'assicurazione mediante accordo offre una protezione più completa, a fronte però di premi generalmente più elevati.

Con Allianz, costa CHF 45.– al mese.

Sì, a condizione di non superare la durata massima di 6 mesi e che la proroga avvenga prima della scadenza dell'assicurazione in corso. Il premio per il periodo di proroga va versato prima della scadenza dell'assicurazione mediante accordo attuale.

Se l'assicurazione è con Allianz, potete rinnovarla direttamente qui online.

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