Assicurazione contro la perdita di salario: come funziona
Garanzia del trattamento economico in caso di malattia
Il datore di lavoro è tenuto per legge a continuare a versare il salario al personale in caso di malattia. Tale obbligo, però, si applica a un periodo di tempo limitato e vale soltanto se il rapporto di lavoro è durato o è stato stipulato per più di tre mesi.
Se non concordato diversamente nel contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il 100 % del salario solo per tre settimane nel primo anno di servizio e successivamente per un «tempo adeguatamente più lungo» in base alla durata del rapporto di lavoro. Cosa si intenda con un «tempo adeguatamente più lungo» lo stabilisce la prassi giudiziaria. La durata della garanzia del trattamento economico in caso di malattia varia in base al Cantone e agli anni di servizio. La maggior parte dei Cantoni fa riferimento alla «scala bernese», con il seguente obbligo di corresponsione dello stipendio:
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Anno di servizio |
Durata della continuazione |
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Nel 1° anno |
3 settimane |
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Dal 2° anno |
1 mese |
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Nel 3° e 4° anno |
2 mesi |
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Dal 5° al 9° anno |
3 mesi |
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Dal 10° al 14° anno |
4 mesi |
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Dal 15° al 19° anno |
5 mesi |
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Dal 20° al 25° anno |
6 mesi |
Garanzia del trattamento economico in caso di infortunio
La garanzia del trattamento economico in caso di infortunio è assicurata nella maggior parte dei casi tramite l’assicurazione contro gli infortuni ai sensi LAINF. I datori di lavoro hanno infatti l’obbligo di stipulare una polizza specifica per il personale.
Le prestazioni di indennità giornaliera previste dall’assicurazione contro gli infortuni ai sensi LAINF non hanno un limite temporale ma vengono erogate fino a che la persona infortunata non recupera la capacità lavorativa o un danno alla salute permanente non dà diritto a una rendita di invalidità. L’indennità giornaliera è pari all’80 % del salario se quest’ultimo non supera l’importo massimo di CHF 148 200 disposto dalla LAINF (dato aggiornato al 1° gennaio 2019). Le parti di salario non assicurate dalla LAINF possono essere coperte dal datore di lavoro con un’assicurazione complementare.
Se il datore di lavoro non ha stipulato una polizza complementare, il dipendente può concordare le relative prestazioni anche tramite un’assicurazione privata contro gli infortuni.
Perdita di salario in caso di malattia e infortunio per lavoratori autonomi
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