Danni da trasporto occulti – chi paga?

  • A seconda del mezzo di trasporto e del Paese di destinazione, si applicano leggi diverse.
  • Le condizioni potrebbero prevedere un indennizzo solo parziale di eventuali danni.
  • La nostra assicurazione trasporti risarcisce il valore intero della merce, indipendentemente da eventuali limiti di responsabilità.
  • Grazie alla nostra rete Allianz internazionale siamo in grado di assistere i clienti in tutto il mondo.
Può capitare che durante il trasporto la merce venga danneggiata, smarrita o rubata. In questi casi per il cliente sarà necessario chiarire chi deve rispondere dei danni e farsi carico delle conseguenti perdite economiche.
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La legislazione e i principi della responsabilità cambiano a seconda del mezzo di trasporto e/o del Paese di destinazione. Quando si verifica un sinistro da trasporto, quindi, risulta molto dispendioso chiarire i limiti di responsabilità dei singoli operatori coinvolti e svolgere le trattative connesse. Grazie alla sua rete internazionale di esperti Allianz può intervenire in qualsiasi momento e assistere i propri clienti in modo ottimale.
Gli indennizzi da corrispondere in caso di sinistro sono regolamentati dal Codice delle obbligazioni svizzero, ma possono essere limitati, anche se non esclusi del tutto, nelle condizioni di assicurazione della singola compagnia. È anche possibile che vengano utilizzate come base le condizioni di una determinata associazione di settore e anche queste possono limitare la responsabilità. In questi casi, i danni da trasporto potrebbero non essere completamente risarciti. Sottoscrivendo un’assicurazione trasporti, venditori e acquirenti si mettono al riparo dall’eventualità che un sinistro da trasporto non venga indennizzato o venga risarcito solo in parte in virtù del diritto locale applicabile o di una pattuizione contrattuale. L’assicurazione trasporti paga un indennizzo corrispondente all’intero valore della merce, indipendentemente da eventuali limiti di responsabilità.

L’esempio che segue mostra in che modo Allianz assiste i propri clienti in caso di sinistro da trasporto.

Un’impresa a conduzione familiare specializzata in ingegneria meccanica ha dovuto, su richiesta di un acquirente, spedire un macchinario eccezionalmente con un cargo aereo. Secondo la stessa impresa, l’impianto è stato imballato in modo idoneo al trasporto aereo ed è giunto a destinazione senza danni da trasporto visibili.

Il macchinario viene disimballato e testato senza problemi e quindi messo in esercizio. Alcune settimane più tardi viene riscontrato un guasto tecnico. Si tratta di un danno da trasporto? Chi si accolla i danni al macchinario?

«L’imballaggio dell’impianto e dei suoi elementi non è stato eseguito da noi, per queste operazioni ci affidiamo sempre a professionisti del settore. Questi hanno la responsabilità di imballare il macchinario in modo idoneo al trasporto e di predisporlo alla spedizione per via aerea secondo le regole dell’arte. Nessuno poteva prevedere un simile danno da trasporto», afferma il titolare dell’azienda.

Dal momento che lo stabilimento produttivo cui il macchinario era destinato, sito in un Paese extraeuropeo, non era ancora pronto per accoglierlo, l’impianto è stato disimballato, montato e messo gradualmente in esercizio, prima a livello meccanico e poi a livello elettrico, solamente 90 giorni dopo la consegna.

Il test di due settimane si è svolto senza problemi alla presenza di tecnici provenienti dalla Svizzera. Solo dopo tre settimane il cliente si è accorto di strani rumori nell’area della testa dell’impastatrice, dove si trova l’ingranaggio planetario. Per motivi di sicurezza l’impianto ha quindi dovuto essere disattivato. L’analisi a distanza effettuata dal produttore sul macchinario (con costo milionario) ha mostrato che, con tutta probabilità, un cuscinetto di un ingranaggio si era danneggiato durante il trasporto, rompendosi poi del tutto con l’uso. Il produttore ha escluso che la causa del danno potesse essere un impiego inadeguato del macchinario.

Dopo aver ulteriormente chiarito la situazione con il responsabile dell’imballaggio/della spedizione, il venditore/produttore ha contattato Allianz, con cui ha un’assicurazione trasporti, notificando il danno da trasporto. Come causa ha ipotizzato che, al decollo e all’atterraggio dell’aereo cargo, si sia prodotta una forza di accelerazione superiore al normale che ha sottoposto impastatrice e relative lame ad una pressione totale di 1.5 tonnellate, danneggiando il cuscinetto del motore.

Secondo il perito interpellato, anche gli atterraggi più violenti e maldestri non sono mai così forti da provocare simili danni. Probabilmente sarebbe l’aereo a danneggiarsi per primo. A livello tecnico si ritiene che, anche in questi casi, non possano prodursi forze superiori a 2 g. Occorre quindi ipotizzare che il problema sia legato all’imballaggio/alla preparazione inadeguata della merce, ovvero a un danno da trasporto.
Il cliente sapeva che una preparazione o un imballaggio inadeguati della merce da trasportare possono comportare un’esclusione dall’assicurazione. Non sapeva invece che lo stoccaggio del macchinario per tre mesi prima del montaggio non fosse assicurato. «D’accordo con il cliente siamo giunti a una soluzione per lui soddisfacente. Il cliente ha ottenuto una garanzia di copertura del materiale supplementare da fornire e potrà avvalersi gratuitamente di un servizio di consulenza sull’imballaggio della successiva spedizione con cargo aereo», ha spiegato Hanselmann, il perito assicurativo. I vuoti di copertura dell’assicurazione trasporti del cliente emersi nel colloquio (ad esempio stoccaggio presso l’acquirente o manipolazione nella sua sede) sono stati colmati con soddisfazione del contraente.
Hanselmann consiglia sempre di analizzare i possibili rischi nell’intero ciclo di trasporto, come ad esempio stoccaggi e soste lungo il percorso, e di prendere le relative contromisure. Nella fase di imballaggio/preparazione un’attenzione particolare deve essere riservata alle caratteristiche specifiche del prodotto. In questo modo si possono prevenire anche danni da trasporto occulti come quelli del caso descritto. Quando si trasportano merci è bene premunirsi non solo contro i pericoli noti ma anche contro quelli imprevisti. In caso di modifiche del ciclo di trasporto, come ad esempio i 90 giorni di stoccaggio del macchinario del caso descritto, è sempre opportuno chiarire se la copertura riconosciuta dall’assicurazione trasporti sia sufficiente. Una breve telefonata al proprio consulente assicurativo può fare rapidamente chiarezza sulla copertura.
Eliane, Segmentmanagerin Einzelleben, Allianz Suisse
Eliane
Segment manager senior clientela aziendale
Eliane ha un master in Business Administration e oltre 14 anni di esperienza nel settore assicurativo. Nel tempo libero si prepara alla prossima partita di rugby o gira la Svizzera in moto.
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