Se un dipendente è impossibilitato a lavorare senza averne colpa, ha diritto alla garanzia del trattamento economico – anche in caso di incapacità di lavoro parziale.
Nei primi 90 giorni Allianz Suisse corrisponde la retribuzione piena. Successivamente (a partire dal 91° giorno) vengono erogate le prestazioni dell’assicurazione malattia o infortuni (90% del salario annuo AVS assicurato, senza spese forfetarie). L’indennità giornaliera di malattia viene erogata per un massimo di 640 giorni, sia in caso di inabilità al lavoro totale che parziale. L’indennità giornaliera di infortunio invece viene erogata senza limiti, tuttavia non oltre l’eventuale delibera di una rendita di invalidità. Il premio è a carico di Allianz Suisse.